Art. 18

Valutazione

In vigore dal 16 nov 2011
Valutazione 1.   La Commissione garantisce una valutazione esterna e indipendente dell’azione. Detta valutazione ha luogo ogni sei anni conformemente al calendario riportato nell’allegato ed esamina ogni elemento, tra cui l’efficacia dei processi di gestione dell’azione, il numero dei siti, l’impatto dell’azione, l’ampliamento dell’ambito di applicazione geografica, le possibilità di migliorarla e l’opportunità di mantenerla. 2.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione in merito alla valutazione di cui al paragrafo 1 entro sei mesi dalla sua conclusione, corredata, se del caso, di opportune proposte.
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Valutazione (Art. 18 Decisione (UE) 2011/1194) — Testo vigente | Portale Normativo