Art. 13 · Siti tematici nazionali

Art. 13

Siti tematici nazionali

In vigore dal 16 nov 2011
Siti tematici nazionali 1.   Per essere ammesso all’assegnazione del marchio, un sito tematico nazionale soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) dimostrazione del valore aggiunto europeo di una candidatura comune rispetto a candidature individuali; b) dimostrazione di un chiaro legame tematico; c) pieno rispetto dei criteri da parte di ciascun sito partecipante; d) designazione di uno dei siti partecipanti come coordinatore incaricato di essere l’unico punto di contatto per la Commissione; e) presentazione della candidatura sotto un nome comune. 2.   Le candidature per i siti tematici nazionali seguono la stessa procedura applicabile agli altri siti. Ciascun sito partecipante compila un modulo di candidatura e lo invia al coordinatore. I siti tematici nazionali sono preselezionati dallo Stato membro interessato nei limiti del numero dei siti di cui all’, paragrafo 2. 3.   Qualora un sito tematico nazionale sia selezionato, il marchio è assegnato al sito tematico nazionale nel suo insieme e sotto il nome comune.
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