Art. 7
Accesso al fascicolo, ai documenti e alle informazioni
In vigore dal 13 ott 2011
Accesso al fascicolo, ai documenti e alle informazioni
1. Se una parte che ha esercitato il diritto di accesso al fascicolo ha motivo di credere che la Commissione sia in possesso di documenti che non le sono stati resi noti e che le sono necessari per il corretto esercizio del diritto a essere sentita, può sollecitare l’accesso a tali documenti con richiesta motivata al consigliere-auditore, fatto salvo l’, paragrafo 7.
2. Fatto salvo l’, paragrafo 7, le altre parti interessate, i denuncianti e i terzi interessati ai sensi dell’ possono presentare una richiesta motivata al consigliere-auditore nei seguenti casi:
a)
le altre parti interessate, se hanno motivo di ritenere di non essere state informate degli addebiti o obiezioni rivolti alle parti notificanti conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 802/2004;
b)
un denunciante, informato dalla Commissione della sua intenzione di respingere una denuncia ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004, se ha motivo di credere che la Commissione sia in possesso di documenti che non gli sono stati resi noti e che gli sono necessari per il corretto esercizio dei suoi diritti conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004;
c)
un denunciante, se ritiene di non aver ricevuto copia della versione non riservata della comunicazione degli addebiti in conformità dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004, ovvero se ritiene che la versione non riservata della comunicazione degli addebiti non è stata redatta in modo tale da consentirgli l’effettivo esercizio dei suoi diritti, ad eccezione dei casi in cui sia applicata la procedura di transazione;
d)
un terzo interessato ai sensi dell’ della presente decisione, se ha motivo di ritenere di non essere stato informato circa la natura e l’oggetto del procedimento ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 e dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 802/2004. Lo stesso vale per il denunciante, nel caso in cui venga applicata la procedura di transazione, se ha motivo di ritenere di non essere stato informato della natura e dell’oggetto del procedimento ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004.
3. Il consigliere-auditore adotta una decisione motivata sulla richiesta che gli è stata rivolta a norma dei paragrafi 1 o 2 e comunica tale decisione alla persona che ha presentato la richiesta e alle altre persone coinvolte nel procedimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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