Art. 6

Diritto all’audizione orale; partecipazione dei denuncianti e dei terzi all’audizione orale

In vigore dal 13 ott 2011
Diritto all’audizione orale; partecipazione dei denuncianti e dei terzi all’audizione orale 1.   Su richiesta delle parti alle quali la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti o delle altre parti interessate, il consigliere-auditore conduce un’audizione orale, in modo che esse possano sviluppare ulteriormente le proprie osservazioni scritte. 2.   Il consigliere-auditore può, se del caso e dopo aver consultato il direttore competente, decidere di accordare ai denuncianti e ai terzi interessati ai sensi dell’ la possibilità di esprimere il loro parere in occasione dell’audizione delle parti alle quali è stata inviata la comunicazione degli addebiti, sempre che essi lo richiedano nelle loro osservazioni scritte. Il consigliere-auditore può altresì invitare rappresentanti delle autorità garanti della concorrenza di paesi terzi a partecipare all’audizione in qualità di osservatori conformemente agli accordi conclusi tra l’Unione e i paesi terzi.
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Diritto all’audizione orale; partecipazione dei denuncianti e dei terzi all’audizione orale (Art. 6 Decisione (UE) 2011/695) — Testo vigente | Portale Normativo