Art. 5
Terzi interessati
In vigore dal 13 ott 2011
Terzi interessati
1. Le persone diverse da quelle di cui agli del regolamento (CE) n. 773/2004 e dai terzi di cui all’ del regolamento (CE) n. 802/2004 («i terzi») possono presentare richiesta di essere sentiti a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 e dell’ del regolamento (CE) n. 802/2004. Il richiedente presenta una domanda scritta in cui dimostra di avere interesse all’esito del procedimento.
2. Dopo aver consultato il direttore competente, il consigliere-auditore decide sull’opportunità di sentire oralmente i terzi interessati. Nel valutare se un terzo dimostra un interesse sufficiente, il consigliere-auditore esamina se e in quale misura il comportamento oggetto del procedimento in materia di concorrenza influisce sul richiedente o se questi soddisfa le condizioni di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004.
3. Se ritiene che il richiedente non abbia dimostrato di avere un interesse sufficiente a essere sentito, il consigliere-auditore lo informa per iscritto motivando il suo parere. Viene inoltre fissato un termine entro il quale il richiedente può presentare osservazioni scritte. Se il richiedente comunica il proprio parere per iscritto entro il termine fissato dal consigliere-auditore ma le osservazioni scritte presentate non portano a una diversa valutazione, tale conclusione è riportata in un’apposita decisione motivata da notificare al richiedente.
4. Il consigliere-auditore comunica alle parti dei procedimenti in materia di concorrenza l’identità dei terzi interessati che intendono essere sentiti, sin dal momento dell’avvio di un procedimento ai sensi dell’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 o ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 139/2004, salvo nel caso in cui la diffusione danneggerebbe gravemente una persona o un’impresa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:695:oj#art-5