Art. 4
Diritti procedurali nella fase d’indagine
In vigore dal 13 ott 2011
Diritti procedurali nella fase d’indagine
1. Il consigliere-auditore garantisce l’esercizio effettivo dei diritti procedurali che sorgono nel contesto dell’esercizio dei poteri d’indagine della Commissione a norma del capitolo V del regolamento (CE) n. 1/2003 e nei procedimenti che possono comportare l’imposizione di ammende ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 139/2004.
2. In particolare, il consigliere-auditore esercita le seguenti funzioni, fatte salve le disposizioni dell’, paragrafo 7:
a)
le imprese o le associazioni di imprese possono domandare al consigliere-auditore di valutare la richiesta che un documento, chiesto dalla Commissione nell’esercizio dei poteri di cui agli del regolamento (CE) n. 1/2003, negli accertamenti di cui all’ del regolamento (CE) n. 139/2004 o nel contesto di misure di indagine nei procedimenti che possono comportare l’imposizione di ammende ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 139/2004, e non trasmesso alla Commissione, sia coperto da segreto professionale, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia. Il consigliere-auditore può esaminare la questione soltanto se l’impresa o l’associazione di imprese richiedente gli consente di prendere visione delle informazioni per le quali invoca il segreto professionale, nonché dei relativi documenti che il consigliere-auditore ritiene necessari ai fini di una valutazione. Senza rivelare il contenuto delle informazioni potenzialmente riservate, il consigliere-auditore comunica al direttore competente e all’impresa o all’associazione di imprese interessata il suo parere preliminare, e può adottare le misure necessarie per favorire una soluzione reciprocamente accettabile. Se non viene raggiunta una soluzione, il consigliere-auditore può formulare una raccomandazione motivata al commissario competente, senza rivelare il contenuto potenzialmente riservato del documento. La parte richiedente riceve copia della raccomandazione;
b)
se il destinatario di una richiesta di informazioni a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 si rifiuta di rispondere ad una domanda in essa contenuta invocando la garanzia contro l’autoincriminazione, definita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, egli può sottoporre la questione al consigliere-auditore entro il termine stabilito a partire dalla data di ricevimento della richiesta. In casi appropriati, e tenuto conto della necessità di evitare un indebito ritardo nel procedimento, il consigliere-auditore può formulare una raccomandazione motivata riguardo all’applicabilità della garanzia contro l’autoincriminazione e informa il direttore competente delle sue conclusioni, da prendere in considerazione in caso di successiva adozione di una decisione a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003. Il destinatario della richiesta riceve copia della raccomandazione motivata;
c)
se il destinatario di una richiesta di informazioni mediante decisione a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 ritiene troppo breve il termine impartito per la risposta, può adire il consigliere-auditore, in tempo utile entro il termine inizialmente stabilito. Il consigliere-auditore decide se concedere una proroga del termine, tenendo presente la portata e la complessità della richiesta di informazioni e le esigenze dell’indagine;
d)
le imprese o le associazioni di imprese oggetto di un’indagine della Commissione a norma del capitolo V del regolamento (CE) n. 1/2003 hanno il diritto di essere informate circa il loro status procedurale, ossia di sapere se sono oggetto di un’indagine e, in caso affermativo, di conoscere l’oggetto e le finalità della medesima. Se un’impresa o un’associazione di imprese ritiene di non essere stata adeguatamente informata dalla direzione generale della Concorrenza circa il suo status procedurale può deferire la questione al consigliere-auditore per trovare una soluzione. Il consigliere-auditore adotta una decisione in base alla quale la direzione generale della Concorrenza è tenuta a informare l’impresa o l’associazione di imprese che ha presentato la richiesta circa il suo status procedurale. Tale decisione è comunicata all’impresa o all’associazione di imprese che ha presentato la richiesta.
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