Art. 9
Richieste di proroga dei termini
In vigore dal 13 ott 2011
Richieste di proroga dei termini
1. Se ritiene che il termine impartito per la risposta sia troppo breve, il destinatario di una comunicazione degli addebiti può sollecitare una proroga di tale termine mediante richiesta motivata al direttore competente. Tale richiesta è presentata prima della scadenza del termine originario nei procedimenti a norma degli articoli 101 e 102 del trattato e almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del termine originario nei procedimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004. Se tale richiesta non viene soddisfatta o il destinatario della comunicazione degli addebiti che presenta la richiesta non concorda con la durata della proroga concessa, questi può deferire la questione al consigliere-auditore entro la scadenza del termine originario. Dopo aver consultato il direttore competente, il consigliere-auditore decide se una proroga del termine è necessaria per consentire al destinatario della comunicazione degli addebiti l’effettivo esercizio del diritto di essere sentito, anche tenendo conto dell’esigenza di evitare un indebito ritardo nel procedimento. Nei procedimenti a norma degli articoli 101 e 102 del trattato, il consigliere-auditore tiene conto, tra l’altro, dei seguenti elementi:
a)
la dimensione e la complessità del fascicolo;
b)
l’eventuale accesso preliminare alle informazioni da parte del destinatario della comunicazione delle obiezioni che ha presentato la richiesta;
c)
qualsiasi altro ostacolo obiettivo che il destinatario della comunicazione delle obiezioni che ha presentato la richiesta può incontrare nel presentare le sue osservazioni.
Ai fini della valutazione del primo comma, lettera a), è possibile tenere conto del numero di violazioni, della durata presunta dell’infrazione o delle infrazioni, delle dimensioni e del numero dei documenti e/o dell’entità e la complessità degli studi di esperti.
2. Se le altre parti interessate, un denunciante o un terzo interessato ai sensi dell’ ritengono che il termine per esprimere il proprio parere sia troppo breve, possono sollecitare una proroga di tale termine mediante richiesta motivata al direttore competente da presentare a tempo debito entro la scadenza del termine originario. Se tale richiesta non viene soddisfatta o l’altra parte interessata, il denunciante o i terzi interessati non concordano con la decisione, essi possono chiedere il riesame del consigliere-auditore. Dopo aver consultato il direttore competente, il consigliere-auditore decide se concedere una proroga del termine.
Storico versioni
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