Art. 3
Metodo di funzionamento
In vigore dal 13 ott 2011
Metodo di funzionamento
1. Nell’esercizio delle sue funzioni, il consigliere-auditore agisce in maniera indipendente.
2. Nell’esercizio delle sue funzioni, il consigliere-auditore tiene conto della necessità di applicare efficacemente le norme in materia di concorrenza in base alla vigente normativa dell’Unione ed ai principi sanciti dalla Corte di giustizia.
3. Nell’esercizio delle sue funzioni, il consigliere-auditore ha accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti in materia di concorrenza dinanzi alla Commissione ai sensi degli articoli 101 e 102 del trattato e del regolamento (CE) n. 139/2004.
4. Il consigliere-auditore è tenuto informato dal direttore competente per le indagini della direzione generale della Concorrenza (in prosieguo «il direttore competente») sugli sviluppi del procedimento.
5. Il consigliere-auditore può presentare osservazioni al commissario competente in merito a qualsiasi aspetto dei procedimenti svolti dalla Commissione in materia di concorrenza.
6. Se il consigliere-auditore presenta raccomandazioni motivate al commissario competente o prende decisioni come previsto dalla presente decisione, il consigliere-auditore fornisce una copia di tali documenti al direttore competente e al servizio giuridico della Commissione.
7. Le parti interessate, le altre parti interessate ai sensi dell’, lettera b), del regolamento (CE) n. 802/2004 (in prosieguo «le altre parti interessate»), i denuncianti ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 (in prosieguo «i denuncianti») e i terzi interessati ai sensi dell’ della presente decisione coinvolti in procedimenti in materia di concorrenza che intendono sollevare questioni relative all’esercizio effettivo dei loro diritti procedurali devono rivolgersi in primo luogo alla direzione generale della Concorrenza. Se non è risolta, la questione può essere demandata al consigliere-auditore ai fini di un esame indipendente. Le richieste relative a misure che hanno una scadenza devono essere presentate in tempo utile, entro il termine originario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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