Art. 11
Preparazione dell’audizione orale
In vigore dal 13 ott 2011
Preparazione dell’audizione orale
1. Il consigliere-auditore è responsabile della preparazione dell’audizione orale e adotta tutte le misure del caso. Al fine di garantire la corretta preparazione dell’audizione, il consigliere-auditore può, dopo aver consultato il direttore competente, comunicare preventivamente ai soggetti invitati un elenco delle questioni sulle quali desidera che essi si pronuncino. Il consigliere-auditore può altresì indicare ai soggetti invitati i temi principali ai fini del dibattito, tenuto conto in particolare dei fatti e delle questioni che i destinatari della comunicazione di addebiti che hanno richiesto l’audizione orale desiderano affrontare.
2. A tal fine, dopo aver consultato il direttore competente, il consigliere-auditore può organizzare una riunione preparatoria con i soggetti invitati, nonché, eventualmente, con i servizi della Commissione.
3. Il consigliere-auditore può altresì chiedere che gli venga preventivamente comunicato per iscritto il contenuto essenziale delle dichiarazioni che intendono rilasciare i soggetti invitati all’audizione.
4. Il consigliere-auditore può fissare un termine entro il quale ricevere da tutti i soggetti invitati all’audizione orale l’elenco dei partecipanti che assisterà per loro conto. Il consigliere-auditore mette tale elenco a disposizione di tutti gli invitati all’audizione in tempo utile prima dello svolgimento della stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:695:oj#art-11