Art. 12
Tempi e svolgimento
In vigore dal 13 ott 2011
Tempi e svolgimento
1. Dopo aver consultato il direttore competente, il consigliere-auditore stabilisce la data, la durata e il luogo dell’audizione. Egli decide inoltre sulle eventuali domande di rinvio.
2. Il consigliere-auditore decide se si debba ammettere, nel corso dell’audizione, la produzione di nuovi documenti e quali persone debbano essere sentite per conto di una parte.
3. Il consigliere-auditore può autorizzare le parti destinatarie della comunicazione degli addebiti, le altre parti interessate, i denuncianti, i terzi invitati all’audizione, i servizi della Commissione e le autorità degli Stati membri a porre domande nel corso dell’audizione. Nella misura in cui, in via eccezionale, durante l’audizione orale non sia possibile rispondere in tutto o in parte a una domanda, il consigliere-auditore può consentire che la risposta sia presentata per iscritto entro un termine fissato. Tale risposta scritta sarà distribuita a tutti i partecipanti all’audizione orale, a meno che il consigliere-auditore decida altrimenti al fine di tutelare i diritti di difesa di uno dei destinatari della comunicazione degli addebiti o i segreti aziendali o altre informazioni riservate di qualsiasi soggetto.
4. Tenuto conto dell’esigenza di garantire il diritto di essere sentiti, il consigliere-auditore, dopo aver consultato il direttore competente, può consentire alle parti interessate, alle altre parti interessate, ai denuncianti o ai terzi interessati ai sensi dell’ di presentare osservazioni scritte anche successivamente all’audizione orale. Il consigliere-auditore stabilisce la data entro la quale tali osservazioni possono essere presentate. La Commissione non è obbligata a tenere conto delle osservazioni scritte pervenute successivamente a tale data.
Storico versioni
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