Art. 10
Organizzazione e funzione
In vigore dal 13 ott 2011
Organizzazione e funzione
1. Il consigliere-auditore organizza e conduce le audizioni previste dalle disposizioni di applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato e del regolamento (CE) n. 139/2004.
2. Il consigliere-auditore conduce l’audizione orale in piena indipendenza.
3. Il consigliere-auditore provvede al corretto svolgimento dell’audizione e promuove l’obiettività dell’audizione e dell’eventuale successiva decisione.
4. Il consigliere-auditore vigila affinché l’audizione orale offra ai destinatari della comunicazione degli addebiti, alle altre parti interessate, ai denuncianti e ai terzi interessati ai sensi dell’ che sono stati ammessi all’audizione orale un’opportunità sufficiente per pronunciarsi sui risultati preliminari della Commissione.
Storico versioni
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