Art. 10

Organizzazione e funzione

In vigore dal 13 ott 2011
Organizzazione e funzione 1.   Il consigliere-auditore organizza e conduce le audizioni previste dalle disposizioni di applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato e del regolamento (CE) n. 139/2004. 2.   Il consigliere-auditore conduce l’audizione orale in piena indipendenza. 3.   Il consigliere-auditore provvede al corretto svolgimento dell’audizione e promuove l’obiettività dell’audizione e dell’eventuale successiva decisione. 4.   Il consigliere-auditore vigila affinché l’audizione orale offra ai destinatari della comunicazione degli addebiti, alle altre parti interessate, ai denuncianti e ai terzi interessati ai sensi dell’ che sono stati ammessi all’audizione orale un’opportunità sufficiente per pronunciarsi sui risultati preliminari della Commissione.
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Organizzazione e funzione (Art. 10 Decisione (UE) 2011/695) — Testo vigente | Portale Normativo