Art. 13

Protezione dei segreti aziendali e della riservatezza durante l’audizione orale

In vigore dal 13 ott 2011
Protezione dei segreti aziendali e della riservatezza durante l’audizione orale In linea di massima, ciascuna persona è sentita in presenza delle altre persone invitate a partecipare all’audizione orale. Il consigliere-auditore può altresì decidere di sentire le persone separatamente a porte chiuse, tenuto conto del loro legittimo interesse alla protezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate.
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Protezione dei segreti aziendali e della riservatezza durante l’audizione orale (Art. 13 Decisione (UE) 2011/695) — Testo vigente | Portale Normativo