Art. 13 · Protezione dei segreti aziendali e della riservatezza durante l’audizione orale

Art. 13

Protezione dei segreti aziendali e della riservatezza durante l’audizione orale

In vigore dal 13 ott 2011
Protezione dei segreti aziendali e della riservatezza durante l’audizione orale In linea di massima, ciascuna persona è sentita in presenza delle altre persone invitate a partecipare all’audizione orale. Il consigliere-auditore può altresì decidere di sentire le persone separatamente a porte chiuse, tenuto conto del loro legittimo interesse alla protezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:695:oj#art-13