Art. 14
Relazione intermedia e osservazioni
In vigore dal 13 ott 2011
Relazione intermedia e osservazioni
1. Il consigliere-auditore presenta al commissario competente una relazione intermedia sullo svolgimento dell’audizione e sulle sue conclusioni per quanto riguarda il rispetto dell’esercizio effettivo dei diritti procedurali. Le osservazioni contenute nella relazione riguardano questioni procedurali e in particolare le questioni seguenti:
a)
la divulgazione di documenti e l’accesso al fascicolo;
b)
i termini per la presentazione della risposta alla comunicazione degli addebiti;
c)
il rispetto del diritto di essere sentiti;
d)
il corretto svolgimento dell’audizione orale.
Una copia della relazione viene trasmessa al direttore generale della Concorrenza, al direttore competente e agli altri servizi competenti della Commissione.
2. Inoltre, e separatamente dalla relazione di cui al paragrafo 1, il consigliere-auditore può formulare osservazioni sul prosieguo e sull’imparzialità del procedimento. In tal modo, il consigliere-auditore provvede in particolare affinché tutti gli elementi di fatto pertinenti, siano essi favorevoli o sfavorevoli agli interessati, in particolare gli elementi oggettivi relativi alla gravità dell’illecito, vengano presi in considerazione nell’elaborazione dei progetti di decisione della Commissione. Tali osservazioni possono riguardare, in particolare, la necessità di ulteriori informazioni, il ritiro di determinati addebiti o obiezioni o la comunicazione di nuovi, oppure suggerimenti per ulteriori misure d’indagine a norma del capitolo V del regolamento (CE) n. 1/2003.
Tali osservazioni sono trasmesse al direttore generale della Concorrenza, al direttore competente e al servizio giuridico.
Storico versioni
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