Art. 16
Contenuto e trasmissione prima dell’adozione di una decisione
In vigore dal 13 ott 2011
Contenuto e trasmissione prima dell’adozione di una decisione
1. Sulla base del progetto di decisione da presentare al comitato consultivo, il consigliere-auditore prepara una relazione finale scritta sul rispetto del diritto all’effettivo esercizio dei diritti procedurali nel corso dell’intero procedimento, a norma dell’, paragrafo 1. Tale relazione valuta altresì se il progetto di decisione riguarda esclusivamente gli addebiti o le obiezioni sui cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi.
2. La relazione finale è presentata al commissario competente, al direttore generale della Concorrenza, al direttore competente e gli altri servizi competenti della Commissione. Essa è comunicata alle autorità competenti degli Stati membri nonché, a norma dei protocolli n. 23 e n. 24 dell’accordo SEE, all’Autorità di vigilanza EFTA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:695:oj#art-16