Art. 16

Contenuto e trasmissione prima dell’adozione di una decisione

In vigore dal 13 ott 2011
Contenuto e trasmissione prima dell’adozione di una decisione 1.   Sulla base del progetto di decisione da presentare al comitato consultivo, il consigliere-auditore prepara una relazione finale scritta sul rispetto del diritto all’effettivo esercizio dei diritti procedurali nel corso dell’intero procedimento, a norma dell’, paragrafo 1. Tale relazione valuta altresì se il progetto di decisione riguarda esclusivamente gli addebiti o le obiezioni sui cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi. 2.   La relazione finale è presentata al commissario competente, al direttore generale della Concorrenza, al direttore competente e gli altri servizi competenti della Commissione. Essa è comunicata alle autorità competenti degli Stati membri nonché, a norma dei protocolli n. 23 e n. 24 dell’accordo SEE, all’Autorità di vigilanza EFTA.
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