Art. 18

Abrogazione e disposizione transitoria

In vigore dal 13 ott 2011
Abrogazione e disposizione transitoria 1.   La decisione 2001/462/CE, CECA è abrogata. 2.   Gli atti procedurali compiuti in base ad essa continuano ad essere efficaci. Per quanto riguarda le misure d’indagine che sono state adottate prima dell’entrata in vigore della decisione 2001/462/CE, CECA, il consigliere-auditore può declinare l’esercizio delle sue funzioni di cui all’. Nei casi di procedimenti avviati ai sensi dell’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 o ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 139/2004 prima dell’entrata in vigore della presente decisione, la relazione intermedia di cui all’ della presente decisione e la relazione finale di cui all’ non riguardano la fase d’indagine, a meno che il consigliere-auditore decida altrimenti.
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Abrogazione e disposizione transitoria (Art. 18 Decisione (UE) 2011/695) — Testo vigente | Portale Normativo