Art. 18
Abrogazione e disposizione transitoria
In vigore dal 13 ott 2011
Abrogazione e disposizione transitoria
1. La decisione 2001/462/CE, CECA è abrogata.
2. Gli atti procedurali compiuti in base ad essa continuano ad essere efficaci. Per quanto riguarda le misure d’indagine che sono state adottate prima dell’entrata in vigore della decisione 2001/462/CE, CECA, il consigliere-auditore può declinare l’esercizio delle sue funzioni di cui all’.
Nei casi di procedimenti avviati ai sensi dell’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 o ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 139/2004 prima dell’entrata in vigore della presente decisione, la relazione intermedia di cui all’ della presente decisione e la relazione finale di cui all’ non riguardano la fase d’indagine, a meno che il consigliere-auditore decida altrimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:695:oj#art-18