Art. 17
Presentazione alla Commissione e pubblicazione
In vigore dal 13 ott 2011
Presentazione alla Commissione e pubblicazione
1. La relazione finale del consigliere-auditore è trasmessa alla Commissione insieme al progetto di decisione presentatole, in modo da garantire che, nel decidere sui singoli casi, la Commissione disponga di tutte le informazioni rilevanti sul procedimento e sul rispetto dell’esercizio effettivo dei diritti procedurali durante l’intero procedimento.
2. La relazione finale può essere modificata dal consigliere-auditore, alla luce delle eventuali modifiche apportate al progetto di decisione prima della sua adozione da parte della Commissione.
3. La Commissione trasmette ai destinatari della decisione la relazione finale del consigliere-auditore contestualmente alla decisione stessa. Essa provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la relazione finale del consigliere-auditore congiuntamente alla decisione, tenendo presente l’interesse legittimo delle imprese a che non siano rivelati i loro segreti aziendali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:695:oj#art-17