Art. 1

Il consigliere-auditore

In vigore dal 13 ott 2011
Il consigliere-auditore 1.   Per i procedimenti in materia di concorrenza sono nominati uno o più consiglieri-auditori, i cui poteri e funzioni sono definiti nella presente decisione. 2.   Il consigliere-auditore garantisce l’esercizio effettivo dei diritti procedurali per l’intera durata dei procedimenti in materia di concorrenza dinanzi alla Commissione a norma degli articoli 101 e 102 del trattato e del regolamento (CE) n. 139/2004 (in prosieguo «procedimenti in materia di concorrenza»).
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