Art. 21
Riduzione sostanziale della capacità
In vigore dal 27 apr 2011
Riduzione sostanziale della capacità
1. Quando un impianto è stato oggetto di una riduzione sostanziale della capacità dopo il 30 giugno 2011, gli Stati membri determinano la quantità di quote di emissioni da dedurre dal numero di quote da assegnare a titolo gratuito per tenere conto di tale riduzione. A tal fine gli Stati membri prescrivono al gestore di comunicare la capacità ridotta e la capacità installata del sottoimpianto dopo che questi è stato oggetto di una riduzione sostanziale, verificata e considerata soddisfacente da un responsabile della verifica, conformemente alle prescrizioni dell’. Al momento di valutare eventuali ulteriori modifiche della capacità, lo Stato membro considera come capacità installata iniziale la capacità installata del sottoimpianto che è stato oggetto di una riduzione sostanziale della capacità.
2. Gli Stati membri sottraggono dal quantitativo annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ogni sottoimpianto il quantitativo annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito al sottoimpianto in questione, calcolato a norma dell’, paragrafo 1, in virtù della riduzione sostanziale della capacità.
Gli Stati membri determinano successivamente il quantitativo annuo totale preliminare dell’impianto in questione secondo la metodologia applicata per determinare il quantitativo annuo totale preliminare prima della riduzione sostanziale della capacità e il quantitativo annuo totale finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all’impianto in questione, conformemente all’, paragrafo 9.
3. L’assegnazione all’impianto è adeguata di conseguenza a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta la riduzione della capacità o a decorrere dal 2013, se la riduzione significativa sostanziale è avvenuta prima del 1o gennaio 2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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