Art. 10

Assegnazione a livello di impianto

In vigore dal 27 apr 2011
Assegnazione a livello di impianto 1.   Sulla base dei dati rilevati conformemente all’, gli Stati membri calcolano, per ogni anno, il numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito dal 2013 in poi ad ogni impianto esistente nel loro territorio, ai sensi dei paragrafi da 2 a 8. 2.   Ai fini questo calcolo, gli Stati membri determinano in primis il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ogni sottoimpianto separatamente, secondo le modalità seguenti: a) per ogni sottoimpianto relativo ad un parametro di riferimento di prodotto, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore di questo parametro di prodotto di cui all’allegato I, moltiplicato per il livello storico di attività relativo al prodotto in questione; b) per: i) il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro di calore per il calore misurabile di cui all’allegato I, moltiplicato per il livello storico di attività relativo al calore applicabile al consumo di calore misurabile; ii) il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro di riferimento di combustibile indicato all’allegato I, moltiplicato per il livello storico di attività relativo ai combustibili per il combustibile consumato; iii) il sottoimpianto relativo alle emissioni di processo, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al livello storico di attività relativo al processo moltiplicato per 0,9700. 3.   Quando il calore misurabile è esportato verso utenze private e il numero annuo preliminare di quote di emissioni, a norma del paragrafo 2, lettera b), punto i), per il 2013 è inferiore alla mediana delle emissioni storiche annue legate alla produzione di calore misurabile esportato dal sottoimpianto in questione verso utenze private nel corso del periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, il numero annuo preliminare di quote di emissioni per il 2013 sarà adeguato della differenza tra queste due cifre. Per ogni anno dal 2014 al 2020, il numero annuo preliminare di quote di emissioni stabilito a norma del paragrafo 2, lettera b), punto i), sarà adeguato quando il numero annuo preliminare di quote di emissioni è inferiore ad una determinata percentuale della suddetta mediana delle emissioni storiche annue. Questa percentuale è pari a 90 % nel 2014 e diminuirà di 10 punti percentuale ogni anno consecutivo. 4.   Ai fini dell’attuazione dell’articolo 10 bis, paragrafo 11, della direttiva 2003/87/CE, i fattori di cui all’allegato VI sono applicati al numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito determinato per ogni sottoimpianto per l’anno in questione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo quando i processi svolti in questi sottoimpianti sono utilizzati in settori o sottosettori considerati non esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, ai sensi della decisione 2010/2/UE. Quando i processi messi in atto in questi sottoimpianti sono utilizzati in settori o sottosettori considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ai sensi della decisione 2010/2/UE, il fattore da applicare per il 2013 e il 2014 è 1. I settori o sottosettori per i quali il fattore è 1 per gli anni dal 2015 al 2020 sono determinati ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE. 5.   Quando almeno il 95 % del livello storico di attività del sottoimpianto oggetto del parametro di calore, del sottoimpianto oggetto del parametro di combustibili e del sottoimpianto relativo alle emissioni di processo è utilizzato in settori o sottosettori considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ai sensi della decisione 2010/2/UE, il sottoimpianto nel suo insieme è considerato esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Quando almeno il 95 % del livello storico di attività del sottoimpianto oggetto del parametro di calore, del sottoimpianto oggetto del parametro di combustibili e del sottoimpianto relativo alle emissioni di processo è utilizzato in settori o sottosettori non considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ai sensi della decisione 2010/2/UE, il sottoimpianto nel suo insieme è considerato non esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. 6.   Al numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai sottoimpianti che hanno ricevuto calore misurabile proveniente da sottoimpianti che producono prodotti oggetto dei parametri di riferimento relativi all’acido nitrico di cui all’allegato I viene sottratto il consumo storico annuo di tale calore nel periodo di riferimento di cui all’, paragrafo 1, moltiplicato per il valore del parametro di riferimento di calore per questo calore misurabile, come indicato all’allegato I. 7.   Il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto corrisponde alla somma di tutti i numeri annui preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a tutti i sottoimpianti, calcolati conformemente ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6. Quando un impianto comprende sottoimpianti che producono pasta per carta (pasta kraft a fibre corte, pasta kraft a fibre lunghe, pasta termomeccanica e pasta meccanica, pasta al bisolfito o altre paste che non sono oggetto di un parametro di riferimento di prodotto) che esportano calore misurabile verso altri sottoimpianti tecnicamente collegati, nel quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito sarà considerato, fatto salvo il quantitativo annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad altri sottoimpianti dell’impianto considerato, solo il quantitativo annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nella misura in cui le paste per carta prodotte da questo sottoimpianto sono immesse sul mercato e non trasformate in carta nello stesso impianto o in impianti connessi sotto il profilo tecnico a tale impianto. 8.   Quando determinano il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a ciascun impianto, gli Stati membri provvedono affinché le emissioni non siano oggetto di un doppio conteggio e non si configuri un’assegnazione negativa. In particolare qualora un impianto importa un prodotto intermedio oggetto di un parametro di prodotto conformemente alla definizione dei rispettivi limiti di sistema di cui all’allegato I, le emissioni non devono essere oggetto di un doppio conteggio al momento della determinazione del quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai due impianti in questione. 9.   Il quantitativo annuo totale finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto esistente, ad eccezione degli impianti di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, corrisponde al quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto determinato conformemente al paragrafo 7, moltiplicato per il fattore di correzione transettoriale di cui all’, paragrafo 3. Per gli impianti di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE che soddisfano le condizioni per l’assegnazione di quote a titolo gratuito, il quantitativo annuo totale finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito corrisponde al quantitativo annuo totale preliminare di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto determinato conformemente al paragrafo 7, adeguato ogni anno secondo il fattore lineare di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, utilizzando come riferimento il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per il 2013.
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