Art. 15
Misure nazionali di attuazione
In vigore dal 27 apr 2011
Misure nazionali di attuazione
1. Conformemente all’, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE entro il 30 settembre 2011 gli Stati membri, trasmettono alla Commissione, utilizzando un modulo elettronico da essa fornito, un elenco degli impianti che ricadono nell’ambito della suddetta direttiva situati nel loro territorio, compresi gli impianti individuati a norma dell’.
2. L’elenco menzionato al paragrafo 1 contiene per ogni impianto esistente:
a)
un identificativo dell’impianto e dei suoi confini, utilizzando il codice identificativo dell’impianto del catalogo comunitario indipendente delle operazioni (Community Independent Transaction Log — CITL);
b)
un identificativo per ogni sottoimpianto di un impianto;
c)
per ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, la capacità installata iniziale insieme ai volumi di produzione annuali del prodotto in questione nel periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2008;
d)
per ogni impianto e sottoimpianto, delle informazioni che consentono di stabilire se questi appartiene ad un settore o sottosettore ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ai sensi della decisione 2010/2/UE;
e)
per ogni sottoimpianto, il quantitativo annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nel periodo 2013-2020, determinato a norma dell’, paragrafo 2;
f)
oltre alle informazioni di cui alla lettera d), per i sottoimpianti che non sono utilizzati per un settore o un sottosettore ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ai sensi della decisione 2010/2/UE, i quantitativi annui preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nel corso del periodo 2013-2020, che diminuiranno di importi uguali passando dall’80 % della quantità nel 2013 al 30 % nel 2020, ai sensi dell’, paragrafo 4;
g)
per ogni impianto, i quantitativi annui totali preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nel periodo 2013-2020, a norma dell’, paragrafo 6.
L’elenco individua inoltre tutti gli impianti produttori di elettricità che producono calore e gli impianti di dimensioni ridotte che possono essere esclusi dal sistema dell’Unione ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE.
3. Non appena ricevuto l’elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione esamina l’inclusione di ogni impianto nell’elenco, nonché i quantitativi annui totali provvisori corrispondenti di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito.
Dopo la notifica da parte di tutti gli Stati membri dei quantitativi annui totali preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nel periodo 2013-2020, la Commissione determina il fattore di correzione transettoriale uniforme di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. Questo fattore è stabilito confrontando la somma dei quantitativi annui totali preliminari delle quote di emissioni gratuite assegnate ad impianti che non sono produttori di elettricità ogni anno nel periodo 2013-2020 senza applicare i fattori di cui all’allegato VI al quantitativo annuo di quote calcolato a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, per gli impianti che non sono produttori di elettricità né nuovi entranti, tenendo conto della parte pertinente del quantitativo annuo totale per l’insieme dell’Unione, stabilita ai sensi dell’ di tale direttiva, e la quantità di emissioni che sono integrate nel sistema di scambio dell’Unione solo a partire dal 2013.
4. Se la Commissione non rifiuta l’iscrizione di un impianto su questo elenco, ivi compresi i quantitativi annui totali preliminari corrispondenti di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a questo impianto, lo Stato membro interessato procede alla determinazione del quantitativo annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ogni anno nel periodo 2013-2020, conformemente all’, paragrafo 9, della presente decisione.
5. Dopo la fissazione del quantitativo annuo finale per tutti gli impianti esistenti nel loro territorio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi annui finali di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nel corso del periodo 2013-2020, stabilito ai sensi dell’, paragrafo 9.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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