Art. 11
Assegnazione per il cracking con vapore
In vigore dal 27 apr 2011
Assegnazione per il cracking con vapore
In deroga all’, paragrafo 2, lettera a), il quantitativo annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a un sottoimpianto oggetto di un parametro di prodotto riguardante la produzione di sostanze chimiche di valore (in appresso «HVC») corrisponde al valore del parametro di riferimento di prodotto relativo al cracking con vapore di cui all’allegato I, moltiplicato per il livello storico di attività determinato a norma dell’allegato III e moltiplicato per il quoziente delle emissioni dirette totali, comprese le emissioni derivanti dal calore netto importato nel periodo di riferimento di cui all’, paragrafo 1, della presente decisione, espresse in tonnellate di biossido di carbonio equivalenti e la somma di queste emissioni dirette totali e delle emissioni indirette pertinenti nel periodo di riferimento di cui all’, paragrafo 1, della presente decisione, calcolate conformemente all’, paragrafo 2. Al risultato di questo calcolo occorre addizionare 1,78 volte la produzione storica mediana di cariche supplementari utilizzate nella produzione di idrogeno, espressa in tonnellate di idrogeno, moltiplicata per 0,24 volte la produzione storica mediana di cariche supplementari utilizzate nella produzione di etilene e 0,16 volte la produzione storica mediana di cariche supplementari utilizzate nella produzione di altre HVC diverse dall’idrogeno e dall’etilene, espressa in tonnellate di HVC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:278:oj#art-11