Art. 13

Flussi termici tra impianti

In vigore dal 27 apr 2011
Flussi termici tra impianti Quando un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto comprende calore misurabile importato da un impianto o da un’altra entità che non rientra nel sistema dell’Unione, dal quantitativo annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per il sottoimpianto oggetto del parametro di prodotto in questione, determinato ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera a), viene sottratto il quantitativo relativo all’importazione storica di calore da un impianto o da un’altra entità che non rientra nel sistema dell’Unione nell’anno corrispondente, moltiplicato per il valore del parametro di riferimento di calore di cui all’allegato I.
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Flussi termici tra impianti (Art. 13 Decisione (UE) 2011/278) — Testo vigente | Portale Normativo