Art. 12

Assegnazione per il cloruro di vinile monomero

In vigore dal 27 apr 2011
Assegnazione per il cloruro di vinile monomero In deroga all’, paragrafo 2, lettera a), il quantitativo annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad un sottoimpianto relativo alla produzione di cloruro di vinile monomero (in appresso «CVM») corrisponde al valore del parametro di riferimento del CVM moltiplicato per il livello di attività storico della produzione di CVM espressa in tonnellate e moltiplicato per il quoziente delle emissioni dirette legate alla produzione di CVM nel periodo di riferimento di cui all’, paragrafo 1, della presente decisione, calcolate conformemente all’, paragrafo 2, espresse in tonnellate di biossido di carbonio equivalenti, e della somma di queste emissioni dirette e delle emissioni legate all’idrogeno per la produzione di CVM nel periodo di riferimento di cui all’, paragrafo 1, della presente decisione, espresse in tonnellate di biossido di carbonio equivalenti, calcolate in base al consumo storico di calore derivante dalla combustione di idrogeno espresso in terajoule (TJ) per 56,1 tonnellate di biossido di carbonio per terajoule.
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Assegnazione per il cloruro di vinile monomero (Art. 12 Decisione (UE) 2011/278) — Testo vigente | Portale Normativo