Art. 9

Livello storico di attività

In vigore dal 27 apr 2011
Livello storico di attività 1.   Per gli impianti esistenti, gli Stati membri determinano i livelli storici di attività di ciascun impianto per il periodo di riferimento che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2008 o, se i livelli sono più elevati, per il periodo di riferimento che va dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, sulla base dei dati rilevati a norma dell’. 2.   Per ogni prodotto per il quale è stato definito un parametro di riferimento di prodotto ai sensi dell’allegato I, il livello storico di attività relativo al prodotto corrisponde alla produzione mediana annua storica di tale prodotto nell’impianto interessato nel periodo di riferimento. 3.   Il livello storico di attività relativo al calore corrisponde all’importazione o alla produzione (o a entrambe) mediana annua storica, da un impianto incluso nel sistema dell’Unione, di calore misurabile consumato entro i limiti dell’impianto per la produzione di prodotti o di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricità, per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo ai fini della produzione di elettricità o dell’esportazione verso altri impianti o un’entità non inclusi nel sistema dell’Unione, ad eccezione dell’esportazione ai fini della produzione di elettricità, nel periodo di riferimento, espresso in terajoule l’anno. 4.   Il livello storico di attività relativo ai combustibili corrisponde alla mediana del consumo annuo storico di combustibili utilizzati per la produzione di calore non misurabile consumato per la produzione di prodotti o di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricità, per il riscaldamento o il raffreddamento ad eccezione del consumo per la produzione di elettricità, ivi compresa la combustione in torcia per ragioni di sicurezza, nel corso del periodo di riferimento, espresso in terajoule l’anno. 5.   Per le emissioni di processo legate alla produzione di prodotti nell’impianto interessato nel corso del periodo di riferimento di cui al paragrafo 1, il livello storico di attività relativo al processo corrisponde alla mediana delle emissioni di processo annuali storiche, espresso in tonnellate equivalenti di biossido di carbonio. 6.   Ai fini della determinazione dei valori mediani di cui ai paragrafi da 1 a 5, si tiene conto solo degli anni civili nel corso dei quali l’impianto è stato in funzione per almeno un giorno. Se l’installazione è stata attiva meno di due anni civili nel corso del periodo di riferimento pertinente, i livelli di attività storici sono calcolati sulla base della capacità installata iniziale, determinata secondo la metodologia illustrata all’, paragrafo 3, di ciascun sottoimpianto moltiplicata per il coefficiente di utilizzo della capacità pertinente stabilito a norma dell’, paragrafo 2. 7.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri determinano il livello storico di attività relativo al prodotto per i prodotti oggetto dei parametri di riferimento di prodotto di cui all’allegato III sulla base della mediana delle produzione annua storica secondo le formule riportate nell’allegato menzionato. 8.   Gli impianti esistenti che sono in servizio solo occasionalmente, compresi, in particolare, gli impianti di riserva o di emergenza (stand by) e gli impianti che funzionano in base ad un calendario stagionale e che non sono stati in servizio per almeno un giorno in un determinato anno civile nel corso del periodo di riferimento, saranno considerati ai fini della determinazione dei valori mediani di cui al paragrafo 1, quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) è stato chiaramente dimostrato che l’impianto è utilizzato occasionalmente, in particolare è utilizzato regolarmente in quanto capacità di emergenza o di riserva o utilizzato regolarmente secondo un calendario stagionale; b) l’impianto è coperto da un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e di tutte le altre autorizzazioni pertinenti richieste dall’ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato; c) è tecnicamente possibile mettere in funzione l’impianto con un breve preavviso e la manutenzione è effettuata periodicamente. 9.   Quando la capacità di un impianto esistente è stata oggetto di un ampliamento o di una riduzione sostanziale nel periodo tra il 1o gennaio 2005 e il 30 giugno 2011, si considera che i livelli storici di attività dell’impianto in questione corrispondono alla somma delle mediane determinate ai sensi del paragrafo 1, senza la modifica significativa della capacità e senza i livelli di attività storica della capacità aggiunta o ridotta. I livelli storici di attività della capacità aggiunta o ridotta corrispondono alla differenza tra le capacità installate iniziali, fino all’avvio del funzionamento a seguito della modifica, di ogni sottoimpianto oggetto di una modifica sostanziale di capacità, determinata conformemente all’, paragrafo 3, e la capacità installata dopo la modifica sostanziale di capacità, determinata conformemente all’, paragrafo 4, moltiplicata per l’utilizzo storico medio della capacità dell’impianto in questione negli anni precedenti l’avvio del funzionamento modificato.
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