Art. 8
Verifica
In vigore dal 27 apr 2011
Verifica
1. Nel processo di rilevazione di dati ai sensi dell’, gli Stati membri accettano unicamente dati che siano stati ritenuti soddisfacenti da un responsabile della verifica. Il processo di verifica riguarda la relazione metodologica e i parametri notificati di cui all’ e all’allegato IV. La verifica riguarda l’affidabilità, la credibilità e l’accuratezza dei dati comunicati dal gestore e sfocerà in un parere sulla verifica che certifica con ragionevole sicurezza che i dati comunicati sono privi di inesattezze materiali.
2. Gli Stati membri si accertano che la persona responsabile della verifica sia indipendente rispetto al gestore, svolga i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità e abbia una buona conoscenza:
a)
delle disposizioni della presente decisione e le norme e gli orientamenti pertinenti;
b)
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica;
c)
di tutte le informazioni esistenti su ciascun parametro o fonte di emissioni nell’impianto, in particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati.
3. Oltre alle prescrizioni di cui alla decisione 2007/589/CE, gli Stati membri garantiscono che siano rispettati i requisiti minimi seguenti, ossia che:
a)
il responsabile della verifica abbia pianificato ed eseguito la verifica con un atteggiamento di scetticismo professionale nella consapevolezza che, in alcuni casi, le informazioni e i dati presentati potrebbero contenere inesattezze materiali;
b)
il responsabile della verifica abbia convalidato solo i parametri notificati stabiliti con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che:
i)
i parametri presentati non sono incoerenti tra loro;
ii)
il rilevamento dei parametri è stato effettuato secondo gli standard e gli orientamenti applicabili; e
iii)
i registri pertinenti dell’impianto sono completi e coerenti;
c)
il responsabile della verifica abbia iniziato la verifica con un’analisi strategica di tutte le attività pertinenti svolte nell’impianto e possieda una visione d’insieme di tutte le attività e della loro importanza ai fini dell’assegnazione;
d)
il responsabile della verifica abbia tenuto conto delle informazioni contenute nell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra o in altre autorizzazioni pertinenti, come l’autorizzazione prevista dalla direttiva 2008/1/CE, in particolare al momento della valutazione della capacità installata iniziale dei sottoimpianti;
e)
il responsabile della verifica abbia analizzato i rischi intrinseci e i rischi di controllo legati alla portata e alla complessità delle attività del gestore e ai parametri di assegnazione che potrebbero determinare inesattezze materiali e abbia elaborato un piano di verifica a seguito di questa analisi dei rischi;
f)
il responsabile della verifica proceda, eventualmente, a una visita sul posto per verificare il funzionamento degli strumenti di misura e dei sistemi di monitoraggio, organizzare colloqui e raccogliere sufficienti informazioni e prove; qualora il verificatore ritenga che una visita sul posto non sia adeguata, deve poter giustificare pienamente la sua decisione ad un’autorità appropriata;
g)
il responsabile della verifica abbia attuato il piano di verifica raccogliendo i dati su cui basare le sue conclusioni della verifica, conformemente ai metodi di campionamento, al metodo di verifica detto walkthrough, agli esami dei documenti, alle procedure di analisi e alle procedure di verifica dei dati, più tutti gli ulteriori elementi oggettivi di interesse;
h)
il responsabile della verifica abbia chiesto al gestore di fornire eventuali dati mancanti o di completare parti mancanti dei percorsi di controllo (audit trail), di spiegare le variazioni nei parametri o nei dati relativi alle emissioni, oppure di rivedere i calcoli o adeguare i dati comunicati;
i)
il responsabile della verifica abbia elaborato una relazione di verifica interna. Tale relazione registra gli elementi che dimostrano che l’analisi strategica, l’analisi dei rischi e il piano di verifica sono stati eseguiti nella loro interezza e fornisce informazioni sufficienti a supporto delle conclusioni della verifica. Questa relazione agevola inoltre un’eventuale valutazione della verifica da parte dell’autorità competente e di un organo di accreditamento;
j)
il responsabile della verifica si sia pronunciato sulla presenza, nei parametri comunicati, di inesattezze materiali e sull’eventuale presenza di altri aspetti importanti ai fini delle conclusioni della verifica sulla base delle risultanze della relazione di verifica interna;
k)
il responsabile della verifica abbia presentato la metodologia di verifica, le risultanze e le sue conclusioni in un rapporto sulla verifica destinato al gestore, che lo presenterà all’autorità competente insieme al rapporto sulla metodologia e ai parametri indicati.
4. Gli Stati membri non assegnano quote di emissioni a titolo gratuito ad un impianto i cui dati non sono stati riconosciuti soddisfacenti mediante la verifica.
Gli Stati membri possono decidere di assegnare quote di emissioni gratuite ad un impianto i cui dati non sono stati riconosciuti, al momento della verifica, soddisfacenti solo se sono certi che le lacune dei dati all’origine del parere del responsabile della verifica sono dovute a circostanze eccezionali ed imprevedibili che non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta diligenza e che sfuggono al controllo del gestore dell’impianto interessato, in particolare circostanze legate a disastri naturali, guerre, minacce di guerra, atti di terrorismo, rivoluzioni, sommosse, atti di sabotaggio o atti di vandalismo.
5. Previa verifica, gli Stati membri si accertano che non esistono sovrapposizioni tra sottoimpianti né doppi conteggi.
Storico versioni
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