Art. 5
Identificazione degli impianti
In vigore dal 27 apr 2011
Identificazione degli impianti
1. Ciascuno Stato membro individua tutti gli impianti situati nel proprio territorio che soddisfano le condizioni per beneficiare dell’assegnazione gratuita di quote ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE.
2. Ciascuno Stato membro individua inoltre tutte le centrali elettriche che producono calore e gli impianti di dimensioni ridotte che possono essere esclusi dal sistema dell’Unione ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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