Art. 3

Definizioni

In vigore dal 27 apr 2011
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: a) «impianto esistente», qualsiasi impianto che svolge una o più attività tra quelle elencate all’allegato I della direttiva 2003/87/CE o un’attività inclusa per la prima volta nel sistema dell’Unione conformemente all’ di tale direttiva che: i) ha ottenuto un’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra prima del 30 giugno 2011; o ii) è di fatto in esercizio, abbia ottenuto prima del 30 giugno 2011 tutte le autorizzazioni ambientali pertinenti inclusa, se del caso, l’autorizzazione prevista dalla direttiva 2008/1/CE e, per quella data, abbia soddisfatto tutti gli altri criteri definiti nell’ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato sulla base dei quali l’impianto avrebbe potuto ottenere l’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra; b) «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto», i materiali in ingresso (input), i materiali in uscita (output) e le emissioni corrispondenti relative alla produzione di un prodotto per il quale all’allegato I è stato stabilito un parametro di riferimento; c) «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore», gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione di calore misurabile — o all’importazione da un impianto o un’altra entità inclusi nel sistema dell’Unione o ad entrambe: — consumato nei limiti dell’impianto per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica (diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricità) per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo per la produzione di elettricità, o — esportato verso un impianto o un’altra entità non inclusi nel sistema dell’Unione ad eccezione dell’esportazione per la produzione di elettricità; d) «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili», gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione, mediante combustione di combustibili, di calore non misurabile consumato per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica (diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricità, per il riscaldamento o il raffreddamento), ad eccezione del consumo per la produzione di elettricità, ivi compresa la combustione in torcia; e) «calore misurabile», flusso termico netto trasportato lungo tubature o condotte individuabili utilizzando un mezzo di scambio termico quale vapore, aria calda, acqua, olio, metalli liquidi e sali, per i quali un contatore di calore è stato o può essere installato; f) «contatore di calore», un contatore di calore ai sensi dell’allegato MI-004 della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) o qualsiasi altro dispositivo atto a misurare e registrare la quantità di energia termica prodotta sulla base dei volumi e delle temperature dei flussi; g) «calore non misurabile», tutto il calore diverso dal calore misurabile; h) «sottoimpianto con emissioni di processo», le emissioni di gas a effetto serra, di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE, diverse dal biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto di cui all’allegato I, o le emissioni di biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto, di cui all’allegato I, a seguito di una delle attività elencate qui di seguito e le emissioni derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato risultante dalle attività seguenti ai fini della produzione di calore misurabile, calore non misurabile o elettricità, a condizione di sottrarre le emissioni che sarebbero state generate dalla combustione di una quantità di gas naturale equivalente al tenore di energia tecnicamente utilizzabile del carbonio parzialmente ossidato oggetto della combustione: i) la riduzione chimica o elettrolitica di composti metallici presenti nei minerali, concentrati e materiali secondari; ii) l’eliminazione di impurità dai metalli e dai composti metallici; iii) la decomposizione di carbonati, ad esclusione di quelli legati alla depurazione di gas di combustione; iv) le sintesi chimiche nelle quali il materiale contenente carbonio partecipa alla reazione, per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore; v) l’impiego di additivi o materie prime contenenti carbonio per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore; vi) la riduzione chimica o elettrolitica di ossidi metallici o ossidi non metallici come gli ossidi di silicio e i fosfati; i) «ampliamento sostanziale della capacità», aumento significativo della capacità installata iniziale di un sottoimpianto che comporta tutte le conseguenze seguenti: i) si registrano una o più modifiche fisiche identificabili relative alla sua configurazione tecnica e al suo funzionamento, diverse dalla semplice sostituzione di una linea di produzione esistente; e ii) il sottoimpianto può funzionare ad una capacità superiore di almeno 10 % rispetto alla capacità installata iniziale del sottoimpianto prima della modifica; o iii) il sottoimpianto, cui le modifiche fisiche si riferiscono, raggiunge un livello di attività considerevolmente superiore che comporta l’assegnazione al sottoimpianto in questione di oltre 50 000 quote di emissioni supplementari l’anno, che rappresentano almeno il 5 % del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per questo sottoimpianto prima delle modifiche; j) «riduzione sostanziale della capacità», una o più modifiche fisiche che determinano una riduzione sostanziale della capacità installata iniziale di un sottoimpianto e del suo livello di attività la cui entità corrisponde a quella considerata ai fini della definizione di ampliamento sostanziale della capacità; k) «modifica sostanziale della capacità», un ampliamento significativo della capacità o una riduzione sostanziale della capacità; l) «capacità aggiunta», la differenza tra la capacità installata iniziale di un sottoimpianto e la capacità installata dello stesso sottoimpianto a seguito di un ampliamento sostanziale determinata sulla base della media dei due volumi di produzione mensili più elevati nei primi 6 mesi successivi all’avvio del funzionamento modificato; m) «capacità ridotta», la differenza tra la capacità installata iniziale di un sottoimpianto e la capacità installata dello stesso sottoimpianto a seguito di una riduzione sostanziale della capacità determinata sulla base della media dei due volumi di produzione mensili più elevati nei primi 6 mesi successivi all’avvio del funzionamento modificato; n) «avvio del funzionamento normale», il primo giorno verificato ed approvato di un periodo continuativo di 90 giorni o, qualora il ciclo di produzione abituale del settore in questione non preveda una produzione continua, il primo giorno di un periodo di 90 giorni diviso in cicli di produzione specifici del settore, nel corso del quale l’impianto funziona almeno al 40 % della capacità di progetto ai fini della quale i dispositivi installati sono dimensionati, tenendo conto, qualora opportuno, delle condizioni operative specifiche dell’impianto; o) «avvio del funzionamento a seguito della modifica», il primo giorno verificato ed approvato di un periodo continuativo di 90 giorni o, qualora il ciclo di produzione abituale del settore in questione non preveda una produzione continua, il primo giorno di un periodo di 90 giorni diviso in cicli di produzione specifici del settore, nel corso dei quali l’impianto funziona almeno al 40 % della capacità di progetto ai fini della quale i dispositivi installati sono dimensionati, tenendo conto, qualora opportuno, delle condizioni operative specifiche del sottoimpianto; p) «combustione in torcia per ragioni di sicurezza», la combustione di combustibili pilota e di quantità estremamente fluttuanti di gas di processo o di gas residui in un’unità esposta a perturbazioni atmosferiche, richiesta espressamente per ragioni di sicurezza dalle autorizzazioni pertinenti dell’impianto; q) «utenza privata», un’unità residenziale in cui le persone si organizzano individualmente o in gruppi per fornirsi di calore misurabile; r) «responsabile della verifica», una persona o un organismo di verifica competente, indipendente incaricato di svolgere la verifica e di riferire sulle risultanze della stessa, secondo i criteri dettagliati stabiliti dallo Stato membro a norma dell’allegato V della direttiva 2003/87/CE; s) «ragionevole certezza», un elevato ma non assoluto grado di certezza, espresso chiaramente nel parere sulla verifica, sul fatto che i dati esaminati non contengono inesattezze materiali; t) «grado di certezza», la misura in cui il responsabile della verifica nelle conclusioni della verifica ritiene che i dati di un impianto comunicati non contengono inesattezze materiali; u) «inesattezza materiale», un’inesattezza rilevante (omissione, travisamenti e errore, escludendo le incertezze accettabili) nei dati presentati che, secondo il parere professionale del responsabile della verifica, potrebbe incidere sull’uso successivo dei dati da parte dell’autorità competente nel calcolo dell’assegnazione delle quote di emissioni.
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Definizioni (Art. 3 Decisione (UE) 2011/278) — Testo vigente | Portale Normativo