Art. 6

Divisione in sottoimpianti

In vigore dal 27 apr 2011
Divisione in sottoimpianti 1.   Ai fini della presente decisione gli Stati membri dividono ciascun impianto che soddisfa le condizioni per l’assegnazione gratuita di quote di emissioni, conformemente all’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE, in uno o più dei sottoimpianti elencati qui di seguito in funzione delle esigenze: a) un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto; b) un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore; c) un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili; d) un sottoimpianto con emissioni di processo. I sottoimpianti corrispondono nella misura del possibile a parti fisiche dell’impianto. Per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, quelli oggetto di un parametro di riferimento di combustibili e per gli impianti con emissioni di processo gli Stati membri stabiliscono chiaramente, sulla base dei codici NACE e Prodcom, se il processo in questione è utilizzato o meno in un settore o sottosettore ritenuto esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ai sensi della decisione 2010/2/UE. Quando un impianto incluso nel sistema dell’Unione ha prodotto ed esportato calore misurabile verso un impianto o un’altra entità esclusa da questo sistema, gli Stati membri considerano che il processo pertinente del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore concernente questo calore non è utilizzato in un settore o sottosettore ritenuto esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ai sensi della decisione 2010/2/UE, a meno che l’autorità competente sia certa che il consumatore del calore misurabile appartenga ad un settore o un sottosettore ritenuto esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ai sensi della decisione 2010/2/UE. 2.   La somma dei materiali in ingresso, dei materiali in uscita e delle emissioni di ciascun sottoimpianto non supera i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni totali dell’impianto.
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Divisione in sottoimpianti (Art. 6 Decisione (UE) 2011/278) — Testo vigente | Portale Normativo