Art. 16
Modifiche dell’esposizione alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
In vigore dal 27 apr 2011
Modifiche dell’esposizione alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
Entro i tre mesi successivi all’adozione dell’elenco di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE per il periodo 2015-2020 o dall’adozione di eventuali aggiunte all’elenco stilato a norma della decisione 2010/2/UE per il 2013 e il 2014, ogni Stato membro rivede l’elenco di cui all’, paragrafo 1, della presente decisione, indicando chiaramente le modifiche sopraggiunte nell’esposizione presunta degli impianti e sottoimpianti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e, se del caso, il quantitativo annuo preliminare corrispondente di quote gratuite e trasmette questo elenco alla Commissione.
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