Art. 16 · Modifiche dell’esposizione alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

Art. 16

Modifiche dell’esposizione alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

In vigore dal 27 apr 2011
Modifiche dell’esposizione alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio Entro i tre mesi successivi all’adozione dell’elenco di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE per il periodo 2015-2020 o dall’adozione di eventuali aggiunte all’elenco stilato a norma della decisione 2010/2/UE per il 2013 e il 2014, ogni Stato membro rivede l’elenco di cui all’, paragrafo 1, della presente decisione, indicando chiaramente le modifiche sopraggiunte nell’esposizione presunta degli impianti e sottoimpianti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e, se del caso, il quantitativo annuo preliminare corrispondente di quote gratuite e trasmette questo elenco alla Commissione.
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