Art. 22

Cessazione delle attività di un impianto

In vigore dal 27 apr 2011
Cessazione delle attività di un impianto 1.   Si ritiene che un impianto abbia cessato le proprie attività quando si verifica una delle situazioni seguenti: a) l’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, l’autorizzazione in vigore a norma della direttiva 2008/1/CE o qualsiasi altra autorizzazione ambientale sono scadute; b) le autorizzazioni di cui alla lettera a) sono state ritirate; c) il funzionamento dell’impianto è impossibile per ragioni tecniche; d) l’impianto non è in funzione ma lo era precedentemente e per ragioni tecniche la ripresa dell’attività è impossibile; e) l’impianto non è in funzione, ma lo è stato precedentemente e il gestore non può garantire che l’impianto riprenderà le sue attività entro i 6 mesi successivi alla cessazione delle attività. Gli Stati membri possono prorogare questo periodo fino ad un massimo di 18 mesi se il gestore può garantire che l’impianto non potrà riprendere le sue attività entro i 6 mesi successivi a causa di circostanze eccezionali ed imprevedibili che non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta diligenza e che sfuggono al controllo del gestore dell’impianto interessato, in particolare circostanze legate a disastri naturali, guerre, minacce di guerra, atti di terrorismo, rivoluzioni, sommosse, atti di sabotaggio o atti di vandalismo. 2.   Il paragrafo 1, lettera e), non si applica agli impianti di riserva o di emergenza e agli impianti che funzionano in base ad un calendario stagionale, quando tutte le condizioni elencate qui di seguito sono soddisfatte: a) il gestore è titolare di un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e di tutte le altre autorizzazioni necessarie; b) è tecnicamente possibile riprendere le attività senza apportare modifiche fisiche all’impianto; c) l’impianto è oggetto di una manutenzione periodica. 3.   Quando un impianto ha cessato le sue attività, lo Stato membro interessato non rilascia più quote di emissioni a decorrere dall’anno successivo alla cessazione delle attività. 4.   Gli Stati membri possono sospendere il rilascio di quote di emissioni agli impianti di cui al paragrafo 1, lettera e), fino a quando non si stabilisce che l’impianto riprenderà le attività.
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Cessazione delle attività di un impianto (Art. 22 Decisione (UE) 2011/278) — Testo vigente | Portale Normativo