Art. 20

Assegnazione come nuovo entrante a seguito di un ampliamento sostanziale della capacità

In vigore dal 27 apr 2011
Assegnazione come nuovo entrante a seguito di un ampliamento sostanziale della capacità 1.   Quando un impianto è stato oggetto di un ampliamento sostanziale della capacità dopo il 30 giugno 2011, gli Stati membri, su richiesta del gestore e fatta salva l’assegnazione all’impianto ai sensi dell’, stabiliscono, secondo il metodo illustrato all’, il numero di quote di emissioni da assegnare a titolo gratuito per tenere conto dell’ampliamento. 2.   Gli Stati membri prescrivono all’operatore di presentare, insieme alla sua domanda, delle prove che dimostrino che i criteri per un ampliamento sostanziale della capacità sono stati soddisfatti e di comunicare le informazioni di cui all’, paragrafo 3, a sostegno di un’eventuale decisione di assegnazione. In particolare gli Stati membri impongono al gestore di comunicare la capacità aggiunta e la capacità installata del sottoimpianto dopo che questi è stato oggetto di un ampliamento sostanziale verificato e considerato soddisfacente da un responsabile della verifica, conformemente alle prescrizioni dell’. Al momento di valutare eventuali ulteriori modifiche della capacità, lo Stato membro considera come capacità installata iniziale la capacità installata del sottoimpianto che è stato oggetto di un ampliamento sostanziale della capacità.
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