Art. 19
Assegnazione ai nuovi entranti
In vigore dal 27 apr 2011
Assegnazione ai nuovi entranti
1. Ai fini dell’assegnazione di quote di emissioni ai nuovi entranti, ad eccezione dell’assegnazione di quote agli impianti di cui all’, lettera h), terzo trattino, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri calcolano separatamente per ogni sottoimpianto il quantitativo annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a partire dall’avvio del funzionamento normale dell’impianto, nel modo seguente:
a)
per ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, il quantitativo annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore di questo parametro di prodotto, moltiplicato per il livello di attività relativo al prodotto;
b)
per ogni sottoimpianto oggetto del parametro di riferimento di calore, il quantitativo annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito corrisponde al valore del parametro di riferimento di calore applicabile a questo calore misurabile di cui all’allegato I, moltiplicato per il livello di attività relativo al calore;
c)
per ogni sottoimpianto oggetto del parametro di riferimento di combustibile, il quantitativo annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito corrisponde al valore del parametro di riferimento per i combustibili di cui all’allegato I, moltiplicato per il livello di attività relativo ai combustibili;
d)
per ogni sottoimpianto relativo alle emissioni di processo, il quantitativo annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al livello storico di attività in relazione al processo moltiplicato per 0,9700.
Ai fini del calcolo del quantitativo annuo preliminare di quote di emissione a titolo gratuito, si applica mutatis mutandis l’, paragrafi da 4 a 6 e 8, e gli della presente decisione.
2. Per le emissioni, verificate in modo indipendente, del nuovo entrante prodotte prima dell’avvio del funzionamento normale, le quote aggiuntive saranno assegnate sulla base delle emissioni storiche espresse in tonnellate di biossido di carbonio equivalenti.
3. Il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito corrisponde alla somma di tutti i quantitativi annui provvisori di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a tutti i sottoimpianti, calcolati conformemente al paragrafo 1, e le quote di emissioni aggiuntive di cui al paragrafo 2. Si applica la seconda frase dell’, paragrafo 7.
4. Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito. Le quote di emissioni della riserva per i nuovi entranti, istituita a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE, sono assegnate secondo il principio «primo arrivato, primo servito», rispetto alla data di ricevimento di questa notifica.
La Commissione può respingere il quantitativo annuo totale preliminare delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per l’impianto in questione. Se la Commissione non rifiuta questo quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito, lo Stato membro interessato procede alla determinazione del quantitativo annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito.
5. Il quantitativo annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito corrisponde al quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto, determinato conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e adeguato ogni anno secondo il fattore lineare di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE utilizzando come riferimento il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate gratuitamente all’impianto in questione nel 2013.
6. Quando la metà del quantitativo di quote accantonate per i nuovi entranti, in applicazione dell’articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE, fatta salva la quantità di quote disponibili a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, della stessa direttiva, è stata assegnata a dei nuovi entranti o lo sarà entro il 2020, la Commissione valuta la possibilità di istituire un sistema di liste di attesa affinché l’accesso alla riserva sia gestito in modo equo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:278:oj#art-19