Art. 24
Modifiche del funzionamento di un impianto
In vigore dal 27 apr 2011
Modifiche del funzionamento di un impianto
1. Gli Stati membri si accertano che, entro il 31 dicembre di ogni anno, il gestore comunichi all’autorità competente tutte le informazioni utili riguardanti le modifiche previste o effettive della capacità, del livello di attività e del funzionamento di un impianto.
2. Nel caso di modifiche della capacità, del livello di attività o del funzionamento di un impianto che hanno un impatto sull’assegnazione all’impianto, gli Stati membri comunicano alla Commissione, utilizzando un modulo elettronico da essa fornito, tutte le informazioni utili, ivi compreso il quantitativo annuo totale preliminare rivisto di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all’impianto in questione, determinato conformemente alla presente decisione, prima di stabilire il quantitativo annuo totale finale di quote di emissione assegnate a titolo gratuito. La Commissione può respingere il quantitativo annuo totale preliminare rivisto di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all’impianto interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:278:oj#art-24