Art. 23
Cessazione parziale delle attività di un impianto
In vigore dal 27 apr 2011
Cessazione parziale delle attività di un impianto
1. Si considera che un impianto abbia cessato parzialmente le sue attività quando uno dei suoi sottoimpianti, che contribuisce almeno per il 30 % o con l’assegnazione di oltre 50 000 quote di emissioni al quantitativo annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all’impianto, riduce il suo livello di attività in un determinato anno civile di almeno 50 % rispetto al livello di attività utilizzato per calcolare l’assegnazione al sottoimpianto a norma dell’ o, se del caso, dell’ (in appresso «livello di attività iniziale»).
2. L’assegnazione di quote di emissioni ad un impianto che cessa parzialmente le sue attività è adeguato a decorrere dall’anno successivo a quello nel corso del quale cessa parzialmente le sue attività o a decorrere dal 2013, se la cessazione parziale è avvenuta prima del 1o gennaio 2013, secondo le modalità descritte qui di seguito.
Se il livello di attività del sottoimpianto di cui al paragrafo 1 si riduce tra il 50 % e il 75 % rispetto al livello di attività iniziale, il sottoimpianto riceve solo la metà delle quote che gli erano state assegnate inizialmente.
Se il livello di attività del sottoimpianto di cui al paragrafo 1 si riduce tra il 75 % e il 90 % rispetto al livello di attività iniziale, il sottoimpianto riceve solo il 25 % delle quote che gli erano state assegnate inizialmente.
Se il livello di attività del sottoimpianto di cui al paragrafo 1 si riduce del 90 % o più rispetto al livello di attività iniziale, il sottoimpianto in questione non riceve nessuna quota a titolo gratuito.
3. Se il livello di attività del sottoimpianto di cui al paragrafo 1 raggiunge un livello di attività superiore al 50 % rispetto al livello di attività iniziale, l’impianto che ha parzialmente cessato le sue attività riceve le quote di emissioni che gli erano state assegnate inizialmente a decorrere dall’anno successivo all’anno civile nel corso del quale il livello di attività ha superato la soglia del 50 %.
4. Se il livello di attività del sottoimpianto di cui al paragrafo 1 raggiunge un livello di attività di oltre il 25 % rispetto al livello di attività iniziale, l’impianto che ha parzialmente cessato le sua attività riceve le quote che gli erano state assegnate inizialmente a decorrere dall’anno successivo all’anno civile nel corso del quale il livello di attività ha superato la soglia del 25 %.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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