Art. 10
Monetizzazione delle quote e gestione delle entrate
In vigore dal 3 nov 2010
Monetizzazione delle quote e gestione delle entrate
1. Ai fini della monetizzazione delle quote e della gestione delle entrate che ne derivano, la Commissione agisce per conto degli Stati membri.
2. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché i 300 milioni di quote di cui all’, paragrafo 1, siano trasferiti alla BEI per la monetizzazione e la gestione delle entrate.
3. La BEI vende le quote corrispondenti a tale ciclo di inviti a presentare proposte prima che siano adottate le decisioni di assegnazione per ogni ciclo di inviti a presentare proposte di cui all’, paragrafo 1.
La BEI gestisce le entrate e le trasferisce agli Stati membri, ai fini dell’erogazione di cui all’.
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