Art. 5

Procedura di selezione

In vigore dal 3 nov 2010
Procedura di selezione 1.   Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   Gli Stati membri raccolgono le domande di finanziamento per progetti da attuare sul territorio nazionale. Se un progetto interessa invece diversi Stati membri (in seguito «progetto transfrontaliero»), lo Stato membro che riceve la domanda di finanziamento ne informa gli altri Stati membri interessati e coopera con gli altri Stati membri al fine di raggiungere una decisione comune sulla presentazione del progetto da parte dello Stato membro che riceve la domanda di finanziamento. 3.   Gli Stati membri valutano se un progetto soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui all’. Qualora sia il caso e se lo Stato membro promuove il progetto, esso presenta la proposta alla BEI e ne informa la Commissione. All’atto della presentazione delle domande di finanziamento, lo Stato membro fornisce, per ogni progetto, le seguenti informazioni: a) i costi pertinenti, in euro, di cui all’, paragrafo 3; b) la domanda complessiva di finanziamento pubblico in euro, corrispondente ai costi pertinenti dai quali è dedotto il contributo del gestore a tali costi; c) la migliore stima del valore netto attuale dei benefici supplementari derivati da strumenti di sostegno calcolati conformemente all’, paragrafo 5; d) per i progetti dimostrativi CCS, la quantità complessiva prevista di CO2 stoccata nei primi dieci anni di attività o, per i progetti dimostrativi FER, la quantità complessiva prevista di energia prodotta nei primi cinque anni di attività. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a notificare alla Commissione qualsiasi finanziamento di progetto che comporti un aiuto di Stato, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, per consentire il coordinamento della procedura di selezione con la valutazione dell’aiuto di Stato. 4.   Sulla base delle proposte presentate ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, la BEI esegue una valutazione dell’efficienza finanziaria e della fattibilità tecnica dei progetti (obbligo di diligenza tecnica e finanziaria), conformemente all’. Qualora la valutazione abbia esito positivo, la BEI formula alla Commissione raccomandazioni di assegnazione, conformemente all’. 5.   Sulla base delle raccomandazioni di cui al paragrafo 4 e previa consultazione supplementare degli Stati membri interessati per confermare, ove opportuno, il valore e la struttura del finanziamento pubblico complessivo, nonché del comitato sui cambiamenti climatici ai sensi dell’ della decisione 1999/468/CE del Consiglio (3), la Commissione adotta le decisioni di assegnazione destinate agli Stati membri interessati menzionando l’importo in euro del finanziamento concesso ai progetti.
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Procedura di selezione (Art. 5 Decisione (UE) 2010/670) — Testo vigente | Portale Normativo