Art. 2

Principi

In vigore dal 3 nov 2010
Principi 1.   Le quote disponibili nella riserva per i nuovi entranti di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 8, sono pari a 300 milioni. 2.   La selezione di progetti dimostrativi CCS e FER da finanziare nel quadro della presente decisione avviene in due cicli di inviti a presentare proposte organizzati dalla Commissione e destinati agli Stati membri, per l’equivalente di 200 milioni di quote per il primo ciclo di inviti a presentare proposte, e di 100 milioni di quote e della parte restante di quote del primo ciclo, per il secondo ciclo di inviti a presentare proposte. 3.   Conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 8, quarto comma, quarta frase, della direttiva 2003/87/CE, il finanziamento nel quadro della presente decisione è pari al 50 % dei costi pertinenti. Qualora la domanda complessiva di finanziamento pubblico sia inferiore al 50 % dei costi pertinenti, essa è finanziata integralmente nell’ambito della presente decisione. Qualora il finanziamento nel quadro della presente decisione sia abbinato al finanziamento nell’ambito del programma energetico europeo per la ripresa (EEPR), l’importo ricevuto dall’EEPR sarà dedotto dal finanziamento di cui alla presente decisione.
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