Art. 3

Costi pertinenti

In vigore dal 3 nov 2010
Costi pertinenti 1.   Ai fini dell’, paragrafo 3, sono applicabili le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. 2.   I costi pertinenti dei progetti dimostrativi CCS sono i costi di investimento sostenuti dal progetto per l’applicazione della CCS al netto del valore netto attualizzato della migliore stima dei profitti e dei costi operativi derivati dall’applicazione della CCS nei primi dieci anni di attività. 3.   I costi pertinenti dei progetti dimostrativi FER sono i costi di investimento supplementari sostenuti dal progetto per l’applicazione di una tecnologia innovativa nell’ambito delle energie rinnovabili al netto del valore netto attualizzato della migliore stima dei profitti e dei costi operativi nei primi cinque anni di attività rispetto a una produzione convenzionale avente la medesima capacità in termini di produzione effettiva di energia. 4.   I costi di investimento di cui ai paragrafi 2 e 3 devono coprire il costo dell’investimento in terreni, impianti e macchinari. I costi di investimento possono altresì essere afferenti a investimenti in trasferimenti di tecnologia e licenze operative di know-how (in seguito «attività immateriali»), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) le attività immateriali possono essere considerate un elemento patrimoniale ammortizzabile; b) l’attività immateriale è acquisita a condizioni di mercato al miglior prezzo possibile; c) l’attività immateriale resta a disposizione del beneficiario per almeno cinque anni. Qualora l’attività immateriale sia ceduta prima del periodo di cinque anni di cui alla lettera c) del secondo comma, gli introiti ottenuti dalla cessione saranno dedotti dai costi pertinenti. 5.   I costi e i benefici operativi netti di cui ai paragrafi 2 e 3 si fondano sulla migliore stima delle spese operative sostenute dal progetto relativamente ai costi di produzione e prendono in considerazione tutti gli eventuali benefici derivati da strumenti di sostegno anche se essi non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, nonché i costi evitati e le misure esistenti di incentivo fiscale.
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