Art. 7

Diligenza finanziaria e tecnica

In vigore dal 3 nov 2010
Diligenza finanziaria e tecnica La BEI esegue la valutazione di diligenza di ciascun progetto presentato, conformemente alle specifiche indicate negli inviti a presentare proposte di cui all’, paragrafo 1, che ha per oggetto almeno i seguenti aspetti: 1) campo di applicazione tecnico; 2) costi; 3) finanziamento; 4) attuazione; 5) attività; 6) impatto ambientale; 7) procedure d’appalto.
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