Art. 7
Diligenza finanziaria e tecnica
In vigore dal 3 nov 2010
Diligenza finanziaria e tecnica
La BEI esegue la valutazione di diligenza di ciascun progetto presentato, conformemente alle specifiche indicate negli inviti a presentare proposte di cui all’, paragrafo 1, che ha per oggetto almeno i seguenti aspetti:
1)
campo di applicazione tecnico;
2)
costi;
3)
finanziamento;
4)
attuazione;
5)
attività;
6)
impatto ambientale;
7)
procedure d’appalto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:670:oj#art-7