Art. 9

Decisioni di assegnazione

In vigore dal 3 nov 2010
Decisioni di assegnazione Le decisioni di assegnazione sono subordinate all’ottenimento di tutte le autorizzazioni nazionali necessarie, conformemente alle relative norme del diritto dell’Unione, all’approvazione di qualsiasi aiuto di Stato da parte della Commissione relativamente a un progetto che sta per essere selezionato e all’adozione delle decisioni finali di investimento da parte dei promotori, entro 24 mesi dall’adozione delle decisioni di assegnazione. Per quanto riguarda i progetti dimostrativi CCS con stoccaggio in acquiferi salini, le decisioni di assegnazione sono subordinate all’ottenimento di tutte le autorizzazioni nazionali necessarie, conformemente alle relative norme del diritto dell’Unione, all’approvazione di qualsiasi aiuto di Stato da parte della Commissione relativamente a un progetto che sta per essere selezionato e all’adozione delle decisioni finali di investimento da parte dei promotori, entro 36 mesi dall’adozione delle decisioni di assegnazione. Le decisioni di assegnazione cessano di avere effetti giuridici se le condizioni di cui al primo o secondo comma non sono soddisfatte.
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