Art. 11

Erogazione delle entrate e uso delle entrate non erogate

In vigore dal 3 nov 2010
Erogazione delle entrate e uso delle entrate non erogate 1.   Gli Stati membri versano le entrate ai promotori del progetto sulla base di strumenti giuridicamente vincolanti che stabiliscano almeno i seguenti punti: a) il progetto e il finanziamento concesso in euro; b) la data di entrata in esercizio; c) i requisiti per la condivisione delle conoscenze ai sensi dell’; d) i requisiti relativi all’erogazione delle entrate ai sensi dei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo; e) i requisiti per la relazione di cui all’; f) l’informazione relativa alle condizioni di applicabilità della decisione di cui all’. Per il primo ciclo di inviti a presentare proposte di cui all’, paragrafo 1, l’ultima data utile di entrata in esercizio di cui alla lettera b), primo comma, del presente paragrafo è il 31 dicembre 2015, salvo che la rispettiva decisione di assegnazione sia adottata dopo il 31 dicembre 2011, nel qual caso la data di entrata in esercizio non oltrepassa quattro anni dalla data della decisione di assegnazione. 2.   L’erogazione avviene con cadenza annuale. Per i progetti dimostrativi CCS, gli importi erogati corrispondono alla quantità di CO2 stoccata nell’anno di riferimento, controllata, comunicata e verificata, ai sensi degli della direttiva 2003/87/CE, moltiplicata per il tasso di finanziamento, e per i progetti dimostrativi FER, corrispondono alla quantità di energia prodotta moltiplicata per il tasso di finanziamento. Il tasso di finanziamento è calcolato dividendo il finanziamento concesso per il 75 % della quantità complessiva prevista di CO2 stoccata nei primi dieci anni di attività nel caso dei progetti dimostrativi CCS, oppure per il 75 % della quantità complessiva prevista di energia prodotta nei primi cinque anni di attività nel caso dei progetti dimostrativi FER. 3.   L’erogazione per un dato anno avviene solamente nel caso in cui si soddisfino i requisiti di condivisione delle conoscenze per il medesimo anno. 4.   Le erogazioni sono limitate al periodo di dieci anni a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1, lettera b), nel caso di progetti dimostrativi CCS e al periodo di cinque anni a decorrere dalla stessa data nel caso di progetti dimostrativi FER. I fondi complessivi erogati non possono in nessun caso superare il finanziamento assegnato di cui al paragrafo 1, lettera a). 5.   Qualora lo Stato membro in questione garantisca che il finanziamento in eccesso rispetto a quello giustificato ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 è restituito alla BEI, il finanziamento parziale o integrale di un progetto può essere erogato precedentemente all’entrata in esercizio di tale progetto, conformemente alle specifiche fissate nella decisione di assegnazione. 6.   Fatto salvo l’, paragrafo 2, le entrate non erogate a progetti e gli introiti generati dalla gestione delle entrate sono impiegati per cofinanziare ulteriori progetti dimostrativi nel quadro della presente decisione fino al 31 dicembre 2015. Gli Stati membri restituiscono alla BEI tutte le entrate non erogate. Successivamente al 31 dicembre 2015, i fondi rimanenti vanno a beneficio degli Stati membri. Al termine dell’erogazione, tali fondi sono ceduti agli Stati membri, conformemente ai principi fissati dall’articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE.
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Erogazione delle entrate e uso delle entrate non erogate (Art. 11 Decisione (UE) 2010/670) — Testo vigente | Portale Normativo