Art. 8
Selezione dei progetti
In vigore dal 3 nov 2010
Selezione dei progetti
1. Si finanziano otto progetti che rientrano nella parte A.I dell’allegato I e un progetto per ciascuna sottocategoria elencata nella parte A.II dell’allegato I.
Se tuttavia le risorse lo consentono, possono essere finanziati ulteriori progetti mantenendo l’equilibrio tra progetti dimostrativi CCS e FER.
Qualora siano proposti non oltre due progetti per una data sottocategoria, la Commissione valuta gli eventuali impatti sulla concorrenza del numero limitato ai fini della selezione di cui alla presente decisione e può decidere, ove opportuno, di posticipare al secondo ciclo di inviti a presentare proposte le decisioni di assegnazione della sottocategoria interessata.
2. I progetti sono classificati in ordine crescente di costo per prestazione unitaria. I progetti CCS sono elencati in un unico gruppo. I progetti FER sono classificati secondo ciascuna delle sottocategorie specificate nella parte A.II dell’allegato I.
Ai fini del primo comma, il costo per prestazione unitaria è calcolato come la somma degli importi di cui all’, paragrafo 3, lettere b) e c), divisa per la quantità complessiva prevista di CO2 stoccata nei primi dieci anni di attività per i progetti dimostrativi CCS oppure per la quantità complessiva prevista di energia prodotta nei primi cinque anni di attività per i progetti dimostrativi FER.
Qualora gli Stati membri interessati confermino ai sensi dell’, paragrafo 5, che esiste un finanziamento pubblico sufficiente per i progetti dimostrativi CCS, sono selezionati i progetti ai posti più in alto della classifica, purché siano rispettati tutti i criteri seguenti:
a)
siano selezionati almeno un progetto e al massimo tre per ogni categoria di progetto;
b)
siano selezionati almeno tre progetti con stoccaggio in giacimenti di idrocarburi; e
c)
siano selezionati almeno tre progetti con stoccaggio in acquiferi salini.
Qualora tali criteri non siano soddisfatti, il progetto in questione non è selezionato ed è preso in considerazione il successivo progetto meglio classificato. La procedura è iterata fino alla selezione degli otto progetti.
Qualora gli Stati membri interessati confermino ai sensi dell’, paragrafo 5, che esiste un finanziamento pubblico sufficiente per i progetti dimostrativi FER, è selezionato il progetto primo classificato di ciascuna sottocategoria. Qualora in nessuno dei cicli di inviti a presentare proposte in una o più sottocategorie vi siano progetti fattibili sotto l’aspetto finanziario e tecnico, si finanzia un numero corrispondente di progetti supplementari appartenenti ad altre sottocategorie della medesima categoria di progetto. I dettagli sono specificati negli inviti a presentare proposte di cui all’, paragrafo 1.
I progetti dimostrativi CCS selezionati costituiscono collettivamente «il gruppo CCS» e i progetti dimostrativi FER selezionati costituiscono collettivamente «il gruppo FER».
3. In deroga al paragrafo 1, ove la domanda complessiva di finanziamento nel quadro della presente decisione sia superiore ai fondi disponibili, il numero di progetti selezionati è ridotto, in modo che la domanda di finanziamento sia ridotta proporzionalmente in ciascuno dei gruppi di cui al paragrafo 2, terzo e quinto comma.
Per ciascuno dei gruppi, il progetto che rappresenta il costo maggiore per prestazione unitaria è scartato per primo, seguito dal progetto che rappresenta il maggiore costo per prestazione unitaria in un’altra categoria. La procedura è ripetuta fino a quando le domande di finanziamento corrispondono ai fondi disponibili.
4. Subordinatamente alla disponibilità di proposte presentate alla BEI ai sensi dell’, paragrafo 3, e raccomandate dalla BEI alla Commissione ai fini delle decisioni di assegnazione ai sensi dell’, paragrafo 4, sono selezionati almeno uno e non più di tre progetti per il medesimo Stato membro.
Il primo comma non si applica tuttavia ai progetti transfrontalieri.
Storico versioni
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