Art. 12

Condivisione delle conoscenze

In vigore dal 3 nov 2010
Condivisione delle conoscenze Gli Stati membri garantiscono che tutti i gestori di progetto, i membri del consorzio, i fornitori e i subappaltatori che traggono un sostanziale beneficio dal finanziamento pubblico per lo sviluppo del loro prodotto o servizio condividano le informazioni relative agli elementi dell’allegato II con altri gestori di progetto, amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, organizzazioni non governative e il pubblico, conformemente alle specifiche supplementari stabilite negli inviti a presentare proposte di cui all’, paragrafo 1. Le informazioni sono condivise con cadenza annuale e riguardano tutta l’informazione generata ed elaborata in un dato anno.
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Condivisione delle conoscenze (Art. 12 Decisione (UE) 2010/670) — Testo vigente | Portale Normativo