Art. 12
Condivisione delle conoscenze
In vigore dal 3 nov 2010
Condivisione delle conoscenze
Gli Stati membri garantiscono che tutti i gestori di progetto, i membri del consorzio, i fornitori e i subappaltatori che traggono un sostanziale beneficio dal finanziamento pubblico per lo sviluppo del loro prodotto o servizio condividano le informazioni relative agli elementi dell’allegato II con altri gestori di progetto, amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, organizzazioni non governative e il pubblico, conformemente alle specifiche supplementari stabilite negli inviti a presentare proposte di cui all’, paragrafo 1.
Le informazioni sono condivise con cadenza annuale e riguardano tutta l’informazione generata ed elaborata in un dato anno.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
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