Art. 13
Rendicontazione degli Stati membri
In vigore dal 3 nov 2010
Rendicontazione degli Stati membri
Durante i periodi di cui all’, paragrafo 4, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, relazioni sull’attuazione dei progetti.
Tali relazioni devono comprendere almeno le seguenti informazioni relative a ciascun progetto:
1)
la quantità di CO2 stoccata o di energia pulita prodotta;
2)
i fondi erogati;
3)
eventuali problemi di rilievo nell’attuazione del progetto.
Storico versioni
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Proeli:dec:2010:670:oj#art-13