Art. 13

Rendicontazione degli Stati membri

In vigore dal 3 nov 2010
Rendicontazione degli Stati membri Durante i periodi di cui all’, paragrafo 4, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, relazioni sull’attuazione dei progetti. Tali relazioni devono comprendere almeno le seguenti informazioni relative a ciascun progetto: 1) la quantità di CO2 stoccata o di energia pulita prodotta; 2) i fondi erogati; 3) eventuali problemi di rilievo nell’attuazione del progetto.
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Rendicontazione degli Stati membri (Art. 13 Decisione (UE) 2010/670) — Testo vigente | Portale Normativo