Art. 15

Leucosi bovina enzootica

In vigore dal 26 nov 2009
Leucosi bovina enzootica 1.   Il secondo anno dei programmi pluriennali di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentati da Italia, Lettonia e Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali macellati nell’ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di: a) 800 000 EUR per l’Italia; b) 55 000 EUR per la Lettonia; c) 750 000 EUR per il Portogallo. 3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti: a) test ELISA 0,5 EUR per test; b) test di immunodiffusione in gel di agar 0,5 EUR per test; c) animali macellati 375 EUR per animale.
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Leucosi bovina enzootica (Art. 15 Decisione (UE) 2009/883) — Testo vigente | Portale Normativo