Art. 15
Leucosi bovina enzootica
In vigore dal 26 nov 2009
Leucosi bovina enzootica
1. Il secondo anno dei programmi pluriennali di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentati da Italia, Lettonia e Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali macellati nell’ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di:
a)
800 000 EUR per l’Italia;
b)
55 000 EUR per la Lettonia;
c)
750 000 EUR per il Portogallo.
3. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:
a)
test ELISA
0,5 EUR per test;
b)
test di immunodiffusione in gel di agar
0,5 EUR per test;
c)
animali macellati
375 EUR per animale.
Storico versioni
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