Art. 16
Scrapie
In vigore dal 26 nov 2009
Scrapie
1. Il secondo anno del programma pluriennale di sorveglianza e di eradicazione della scrapie presentato da Cipro il 18 marzo 2009 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 8 200 000 EUR ed è fissato alle percentuali seguenti:
a)
il 100 % delle spese sostenute da Cipro per i test rapidi di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punti da 1 a 5, del regolamento (CE) n. 999/2001 e all’allegato VII dello stesso regolamento e per i test molecolari preliminari di diagnosi differenziale di cui all’allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), sub i), del regolamento (CE) n. 999/2001;
b)
il 75 % delle spese sostenute da Cipro per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti e distrutti conformemente al suo programma di sorveglianza e di eradicazione della scrapie;
c)
il 50 % delle spese sostenute:
i)
per l’analisi dei campioni a fini di genotipizzazione,
ii)
per l’acquisto di preparati destinati all’eutanasia degli animali,
iii)
per personale specificamente assunto per espletare i compiti previsti dal programma,
iv)
per la distruzione delle carcasse.
3. Il rimborso massimo erogabile a Cipro per le spese relative al programma di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:
a)
test effettuati su ovini e caprini
30 EUR per test;
b)
test molecolari preliminari di diagnosi differenziale
175 EUR per test;
c)
test di genotipizzazione
10 EUR per test.
d)
per pecora o capra abbattuta
100 EUR per animale.
Storico versioni
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