Art. 16

Scrapie

In vigore dal 26 nov 2009
Scrapie 1.   Il secondo anno del programma pluriennale di sorveglianza e di eradicazione della scrapie presentato da Cipro il 18 marzo 2009 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. 2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 8 200 000 EUR ed è fissato alle percentuali seguenti: a) il 100 % delle spese sostenute da Cipro per i test rapidi di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punti da 1 a 5, del regolamento (CE) n. 999/2001 e all’allegato VII dello stesso regolamento e per i test molecolari preliminari di diagnosi differenziale di cui all’allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), sub i), del regolamento (CE) n. 999/2001; b) il 75 % delle spese sostenute da Cipro per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti e distrutti conformemente al suo programma di sorveglianza e di eradicazione della scrapie; c) il 50 % delle spese sostenute: i) per l’analisi dei campioni a fini di genotipizzazione, ii) per l’acquisto di preparati destinati all’eutanasia degli animali, iii) per personale specificamente assunto per espletare i compiti previsti dal programma, iv) per la distruzione delle carcasse. 3.   Il rimborso massimo erogabile a Cipro per le spese relative al programma di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti: a) test effettuati su ovini e caprini 30 EUR per test; b) test molecolari preliminari di diagnosi differenziale 175 EUR per test; c) test di genotipizzazione 10 EUR per test. d) per pecora o capra abbattuta 100 EUR per animale.
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