Art. 18
In vigore dal 26 nov 2009
1. Le spese presentate dagli Stati membri ai fini di un contributo finanziario della Comunità sono espresse in euro e non comprendono l’imposta sul valore aggiunto e altri tributi.
2. Qualora le spese di uno Stato membro siano in una valuta diversa dall’euro, tale Stato membro le converte in euro applicando l’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui la domanda è presentata dallo Stato membro interessato.
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