Art. 17
In vigore dal 26 nov 2009
Gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti o macellati e dei prodotti distrutti sono corrisposti entro 90 giorni dall’abbattimento o dalla macellazione dell’animale, dalla distruzione dei prodotti, o dalla presentazione della domanda compilata da parte del proprietario.
Nel caso di indennizzi versati dopo il termine di 90 giorni si applica l’, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 883/2006 (12) della Commissione.
Storico versioni
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